
Ok, studi più o meno seri hanno dimostrato che un lettore decide se leggere un articolo dalle prime 3 righe e che si annoia dopo soli 3 minuti. Io, quindi, vi chiedo un favore: provate a leggere tutto l’intervento. Semplicemente perché per una volta nella mia vita sto cercando di scrivere qualcosa di utile e anche perché riguarda tutti i blogger del mondo, quindi fate uno sforzo e cercate di seguirmi, non ve ne pentirete.
Il 14 luglio, come alcuni di voi sapranno, è stato indetto uno sciopero dei giornalisti. Citando una delle tante fonti (ANSA):
I giornalisti si fermeranno per una giornata di silenzio, il 14 luglio, per contrastare il ddl Alfano sulle intercettazioni. Lo ha deciso il Consiglio nazionale della Stampa italiana che giudica inaccettabili i divieti che il ddl impone al diritto d’informazione. Il 13 luglio si fermeranno i giornalisti di agenzia e carta stampata per impedire l’uscita dei quotidiani il 14 quando sciopereranno anche radio e televisioni in modo da determinare una giornata di black-out informativo.
Bene, vi state chiedendo cosa c’entrino i giornalisti con i blogger? Ecco, sorvolando sul fatto che essendo anche io iscritto all’Ordine scipererò (per quanto possa servire) a prescindere, ecco che arriva la proposta di Alessandro Gilioli, in cui si chiede che i blogger, i quali dal decreto intercettazioni ricevono una bella mazzata intimidatoria con il cosiddetto obbligo di rettifica, si uniscano ai giornalisti nella giornata di protesta e di silenzio del 14 contro il decreto sicurezza.
Per chiunque non abbia idea di cosa dica il decreto sulle intercettazioni riguardo i blogger e cosa sia l’obbligo di rettifica, ecco una bereve spiegazione. Iniziamo con leggere velocemente il testo della “legge”:
Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;omissis
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Cosa diavolo significa? Che se scrivete una qualsiasi opinione su una persona, magari citandola da un altro blog, avete 48 ore per cancellare quanto avete detto se la persona in questione ritiene che quanto detto sia falso, offensivo, ingiusto, sbagliato. L’inottemperanza a tale obbligo nei termini previsti dalla legge (ricordo: 48 ore) da luogo alla sanzione da 15 a 25 milioni di vecchie lire prevista dall’art. 8 della Legge sulla stampa. Quindi se voi scrivete che Tizio è blu, e Tizio chiede la rettifica, ma voi siete andati al mare una settimana… al vostro ritorno dovrete pagare una bella multa. Inoltre sfido chiunque ad avere la voglia e il tempo di gestire le richieste di rettifica, valutarne la fondatezza e, eventualmente, darvi seguito.Chi avrebbe voglia di farlo in meno di 48 ore? (Tizio potrebbe chiedere la rettifica, certo, ma se è davvero blu voi non dovete rettificare una ceppa di nulla, ma dovete comunque rispondere alla richiesta, valutando con prove certe le vostre affermazioni).
Ora, è ovvio che allineare chi fa dell’informazione un mestiere (quindi i giornalisti) con chiunque abbia un blog e lo gestisca in modo amatoriale, è una pazzia. Allo stesso modo, il gestore di una piattaforma di condivisione di contenuti o, piuttosto, di social networking che, per definizione, non produce le informazioni che diffonde, ricevuta una richiesta di rettifica non potrà, in nessun caso, in 48 ore, verificare con l’autore del contenuto la veridicità dell’informazione diffusa e, quindi, l’effettiva sussistenza o meno dell’azionato diritto di rettifica. Tradotto: farà prima a cancellare il vostro intervento che a chiedervi informazioni con conseguente bavaglio a qualsiasi opinione personale.
Rifletteteci sopra e provate a chiedervi se una legge simile ha davvero senso. Inoltre considerate che (citando punto informatico):
Il senso dell’obbligo di rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa risiede nella circostanza che in sua assenza il cittadino che si senta diffamato o avverta l’esigenza di “rettificare” un’informazione diffusa da un giornale non potrebbe farlo o meglio resterebbe esposto all’arbitrio del direttore della testata, libero di pubblicare o non pubblicare la rettifica. Non è così, tuttavia, nella più parte dei casi in Rete dove – salvo eccezioni – chiunque può pubblicare una precisazione, un commento, un altro video o, piuttosto, condividere un link su un profilo di Facebook per replicare e/o rettificare l’altrui pensiero. È questo il bello dell’informazione non professionale online ed è questa una delle ragioni per le quali l’informazione in Rete è – sebbene ancora per poco – più libera di quanto non lo sia quella tradizionale.
Il 14 luglio, scioperate anche voi.
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